Vimercate, 25/09/2004

ART.1 - Denominazione e sede.
E' costituita in Vimercate (mi) Piazza Marconi 12 l'associazione denominata U.I.C.
Unione Italiana Coltellinai
ART.2 - Scopo
L' U I C è un'associazione culturale senza scopi di lucro .
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti , anche in modo indiretto , avanzi di gestione,nonche' fondi,riserve o capitali. L'eventuale saldo di gestione ,quantificato a consuntivo,sara' destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali.
Essa ha per oggetto promuovere e organizzare incontri tra i propi soci,le organizzazioni che si interessano di ferri taglienti , i privati cittadini e gli enti ; la divulgazione della hobbistica nel campo del ferro tagliente ed in particolare dei coltellinai, con scopo prioritario dell'espressione della creativita',compresa l'attivita' didattica ,l'aggiornamento ed il perfezionamento di metodi nuovi e con tipologie tradizionali.
Sviluppare le ricerche e gli studi sulla storia dei coltelli e della coltelleria antica e moderna,sulle tecnologie costruttive,sulla storia del loro impiego,sugli antichi metodi d'uso. Studiare e diffondere tecniche e metodi di pulitura e restauro di pezzi antichi che ne evitino il danneggiamento,la distruzione,od alterazioni che lo spoglino del loro valore storico. L'associazione ha inoltre il compito di promuovere e gestire attivita' ricreative, assistenziali, culturali ,turistiche valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi e responsabili, attraverso i metodi del libero associazionismo. L'associazione si propone anche di organizzare manifestazioni aperte a tutti i cittadini. Per migliorare il raggiungimento degli scopi sociali,l'associazione potra' svolgere qualsiasi attivita' connessa all'oggetto sociale.
Le finalita' sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati,tra L'altro anche mediante manifestazioni fieristiche,per la divulgazione dell'attivita' associativa,nel campo del ferro tagliente.
ART.3 - Durata
La durata dell'associazione e' illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ART.4 -Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attivita' sociali e colturali,previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validita' della qualita' di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e' subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo,il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione e' ammesso appello all'Assemblea Generale.
Con il pagamento della quota d'iscrizione si intende perfezionata l'adesione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podesta' parentale.
Lo status di associato non puo' essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. Tutte le iscrizioni s'intendino a tempo indeterminato,fatto salvi i casi di sospensione,espulsione o decadenza statuari. Sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni . I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni nonchè al pagamento della quota sociale annuale.
I soci possono organizzare mostre,incontri,esposizioni,ecc,previa comunicazione al Consiglio Direttivo e approvazione dello stesso.
ART.5- Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono ,al momento dell'ammissione ,del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali,nonche nell'elettorato attivo e passivo.
ART.6- Decacenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei
seguenti casi:
Dimissione volontara;
Morosita' protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'associazione, o che con la sua condotta,costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'associato radiato non puo' essere piu' riammesso nell'associazione.
Contro tale provvedimento e' ammesso appello all'assemblea generale.
ART.7- Organi
Gli organi sociali sono:
L'assemblea Generale dei Soci,
Il Presidente,
Il Consiglio Direttivo,

ART. 8 -Assemblea
L'assemblea Generale dei soci e' il massimo organo deliberativo dell'associazione ed e' convocata in sessioni ordinarie ed straordinarie.
ART.9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola col versamento della quota associativa annua.
Ogni socio puo' rappresentare altri associati in assemblee,per mezzo di delega scritta.
ART.10 - Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra' almeno 15 giorni prima mediante invio di lettera e\o
E-mail.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attivita' futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti ,e per la nomina degli organi dell'associazione.
ART.11-Validita'assembleare
L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti .Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea Straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto dei presenti.
ART.12-
Non potranno essere ammessi nel Consiglio Direttivo appartenenti a Consigli Direttivi di altre associazioni similari.


ART.13-Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo e' composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette ,eletti dall'assemblea,e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente , il segretario e il tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza in caso di parità' prevarrà il voto del Presidente.
ART.14- Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o piu' Consiglieri,i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti,ma nel frattempo i Consiglieri rimasti sostituiranno nei loro compiti i consiglieri mancanti. Il consiglio direttivo dovra' considerarsi sciolto e non piu' in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART.15- Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riuniscie ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri senza formalita'.
E' ammessa anche la validita' del voto anche per posta.
ART.16- Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) Redigere il rediconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivita' sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
c) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
d) attuare le finalita' previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci

ART.17- Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea .
ART.18 Compiti dei vari rappresentanti del Consiglio Direttivo
Il Presidente ,per delega del consiglio direttivo,dirige l'associazione e ne e' il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.


CONTINUAZIONE ART. 18
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo ,redige i Verbali delle riunioni,attende alla corrispondenza .
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonche' delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previa approvazione del presidente.

ART. 20 Adetto alle Pubbliche Relazioni
Nel caso il Consiglio direttivo decidesse di aver bisogno di una persona addetta alle pubbliche relazioni , questa potrà essere ricercata anche al di fuori degli appartenenti allo stesso consiglio e dovrà essere dato un mandato a tempo determinato.
Suo compito sarà prendere gli accordi necessari con enti e/o privati per organizzare mostre , raccogliere fondi , trovare spazi per riunioni e stages .
Pur non facendo parte del Consglio Direttivo , visto la delicatezza del suo compito , avrà il diritto di voto nelle delibere prese dallo stesso consiglio.
ART. 21-Anno sociale
L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
ART.22- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,dai contributi di enti ed associazioni,da lasciti e donazioni,dai proventi derivanti dalle attivita' organizzate dall'associazione,dalle raccolte dei fondi.
ART.23- Sezioni
L'associazione potra' costruire delle sezioni nei luoghi che riterra' piu' opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ART.24- Controversie
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati o gli associati e l'associazione che
abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo,ad eccezione di quelle per le
quali e' obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero,dovra' essere risolta con un tentativo di
composizione tramite conciliazione .
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista nel presente articolo,entro (90) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino periscritto , saranno deferite da un unico arbrito nella persona del Presidente,o in sua mancanza dal Vice Presidente.

ART.25- Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea generale dei soci,convocata in
seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 2\3 dei soci in prima convocazione ,esprimenti il
solo voto personale ,con esclusione delle deleghe.
Oppure in seconda convocazione con il 50% piu' uno degli iscritti.
Cosi' pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto,
con esclusione delle deleghe.
L'assemblea ,all'atto di scioglimento dell'assocoazione, deliberera', sentita l'autorita' proposta,in
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, Approvato e sottoscritto