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Vimercate, 25/09/2004
ART.1 - Denominazione
e sede.
E' costituita in Vimercate (mi) Piazza Marconi 12 l'associazione
denominata U.I.C.
Unione Italiana Coltellinai
ART.2 - Scopo
L' U I C è un'associazione culturale senza scopi di lucro
.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti
, anche in modo indiretto , avanzi di gestione,nonche' fondi,riserve
o capitali. L'eventuale saldo di gestione ,quantificato a consuntivo,sara'
destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali.
Essa ha per oggetto promuovere e organizzare incontri tra i propi
soci,le organizzazioni che si interessano di ferri taglienti , i
privati cittadini e gli enti ; la divulgazione della hobbistica
nel campo del ferro tagliente ed in particolare dei coltellinai,
con scopo prioritario dell'espressione della creativita',compresa
l'attivita' didattica ,l'aggiornamento ed il perfezionamento di
metodi nuovi e con tipologie tradizionali.
Sviluppare le ricerche e gli studi sulla storia dei coltelli e della
coltelleria antica e moderna,sulle tecnologie costruttive,sulla
storia del loro impiego,sugli antichi metodi d'uso. Studiare e diffondere
tecniche e metodi di pulitura e restauro di pezzi antichi che ne
evitino il danneggiamento,la distruzione,od alterazioni che lo spoglino
del loro valore storico. L'associazione ha inoltre il compito di
promuovere e gestire attivita' ricreative, assistenziali, culturali
,turistiche valorizzando in particolare le iniziative che siano
in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi e responsabili,
attraverso i metodi del libero associazionismo. L'associazione si
propone anche di organizzare manifestazioni aperte a tutti i cittadini.
Per migliorare il raggiungimento degli scopi sociali,l'associazione
potra' svolgere qualsiasi attivita' connessa all'oggetto sociale.
Le finalita' sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento
dei soci nei campi indicati,tra L'altro anche mediante manifestazioni
fieristiche,per la divulgazione dell'attivita' associativa,nel campo
del ferro tagliente.
ART.3 - Durata
La durata dell'associazione e' illimitata e potrà essere
sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ART.4 -Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attivita' sociali e
colturali,previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro i quali intendono
far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito
modulo.
La validita' della qualita' di socio efficacemente conseguita all'atto
di presentazione della domanda di ammissione e' subordinata all'accoglimento
della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo,il cui giudizio
deve sempre essere motivato e contro la cui decisione e' ammesso
appello all'Assemblea Generale.
Con il pagamento della quota d'iscrizione si intende perfezionata
l'adesione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate
da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente
la podesta' parentale.
Lo status di associato non puo' essere trasmesso a terzi per atto
inter vivos. Tutte le iscrizioni s'intendino a tempo indeterminato,fatto
salvi i casi di sospensione,espulsione o decadenza statuari. Sono
elettori ed eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni
. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti
interni nonchè al pagamento della quota sociale annuale.
I soci possono organizzare mostre,incontri,esposizioni,ecc,previa
comunicazione al Consiglio Direttivo e approvazione dello stesso.
ART.5- Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono ,al momento dell'ammissione ,del
diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali,nonche nell'elettorato
attivo e passivo.
ART.6- Decacenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti
casi:
Dimissione volontara;
Morosita' protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento
della quota associativa richiesta;
Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'associazione, o
che con la sua condotta,costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio. L'associato radiato non puo' essere piu' riammesso nell'associazione.
Contro tale provvedimento e' ammesso appello all'assemblea generale.
ART.7- Organi
Gli organi sociali sono:
L'assemblea Generale dei Soci,
Il Presidente,
Il Consiglio Direttivo,
ART. 8 -Assemblea
L'assemblea Generale dei soci e' il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed e' convocata in sessioni ordinarie ed straordinarie.
ART.9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola col versamento della quota
associativa annua.
Ogni socio puo' rappresentare altri associati in assemblee,per mezzo
di delega scritta.
ART.10 - Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra' almeno 15 giorni
prima mediante invio di lettera e\o
E-mail.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione
dell'attivita' futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito
all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti ,e per la
nomina degli organi dell'associazione.
ART.11-Validita'assembleare
L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi
diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti .Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea
Straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando
sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e
delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria
che l'assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto dei
presenti.
ART.12-
Non potranno essere ammessi nel Consiglio Direttivo appartenenti
a Consigli Direttivi di altre associazioni similari.
ART.13-Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo e' composto da un minimo di tre membri fino
ad un massimo di sette ,eletti dall'assemblea,e nel proprio ambito
nomina il presidente, il vicepresidente , il segretario e il tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo
gratuito.
Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza in caso di parità'
prevarrà il voto del Presidente.
ART.14- Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o piu' Consiglieri,i rimanenti provvederanno
alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti
che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti,ma
nel frattempo i Consiglieri rimasti sostituiranno nei loro compiti
i consiglieri mancanti. Il consiglio direttivo dovra' considerarsi
sciolto e non piu' in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART.15- Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riuniscie ogni qualvolta il presidente
lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno
due consiglieri senza formalita'.
E' ammessa anche la validita' del voto anche per posta.
ART.16- Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) Redigere il rediconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora
lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivita'
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
c) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
d) attuare le finalita' previste dallo statuto e l'attuazione delle
decisioni dell'assemblea dei soci
ART.17- Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione
e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria
per legge o per disposizioni dell'assemblea .
ART.18 Compiti dei vari rappresentanti del Consiglio Direttivo
Il Presidente ,per delega del consiglio direttivo,dirige l'associazione
e ne e' il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di sua
assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato.
CONTINUAZIONE ART. 18
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente
e del Consiglio Direttivo ,redige i Verbali delle riunioni,attende
alla corrispondenza .
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica
della tenuta dei libri contabili, nonche' delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previa approvazione del presidente.
ART. 20 Adetto
alle Pubbliche Relazioni
Nel caso il Consiglio direttivo decidesse di aver bisogno di una
persona addetta alle pubbliche relazioni , questa potrà essere
ricercata anche al di fuori degli appartenenti allo stesso consiglio
e dovrà essere dato un mandato a tempo determinato.
Suo compito sarà prendere gli accordi necessari con enti
e/o privati per organizzare mostre , raccogliere fondi , trovare
spazi per riunioni e stages .
Pur non facendo parte del Consglio Direttivo , visto la delicatezza
del suo compito , avrà il diritto di voto nelle delibere
prese dallo stesso consiglio.
ART. 21-Anno sociale
L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio
e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
ART.22- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo,dai contributi di enti ed associazioni,da
lasciti e donazioni,dai proventi derivanti dalle attivita' organizzate
dall'associazione,dalle raccolte dei fondi.
ART.23- Sezioni
L'associazione potra' costruire delle sezioni nei luoghi che riterra'
piu' opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ART.24- Controversie
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati o gli associati
e l'associazione che
abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo,ad
eccezione di quelle per le
quali e' obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero,dovra'
essere risolta con un tentativo di
composizione tramite conciliazione .
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista
nel presente articolo,entro (90) giorni dall'inizio di questa procedura
o nel diverso periodo che le parti concordino periscritto , saranno
deferite da un unico arbrito nella persona del Presidente,o in sua
mancanza dal Vice Presidente.
ART.25- Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione
e' deliberato dall'assemblea generale dei soci,convocata in
seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 2\3 dei soci in
prima convocazione ,esprimenti il
solo voto personale ,con esclusione delle deleghe.
Oppure in seconda convocazione con il 50% piu' uno degli iscritti.
Cosi' pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da
parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno
4/5 dei soci con diritto di voto,
con esclusione delle deleghe.
L'assemblea ,all'atto di scioglimento dell'assocoazione, deliberera',
sentita l'autorita' proposta,in
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto
costitutivo in pari data redatto.
Letto, Approvato
e sottoscritto
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